Le aziende che intendono beneficiare della riduzione del tasso INAIL, a seguito dell’implementazione di misure di sicurezza e igiene sul lavoro superiori a quelle stabilite dal D.Lgs. n. 81/2008, devono sottoporre una specifica richiesta online all’Istituto, utilizzando il modulo OT23, entro il 28 febbraio 2025.I modelli sono volutamente già disponibili, in modo da agevolare sin da adesso la scelta degli opportuni interventi di miglioramento ed aiutare le aziende ad impostare gli interventi da realizzare nell’anno solare 2024, ai fini dell’inoltro del modello nel 2025.
In primo luogo, come evidenziato dall’INAIL nel documento, con l’obiettivo di rendere il modello più accessibile alle aziende, sono state individuate solo due tipologie di interventi (tipo “A” e tipo “B”) eliminando, dunque, i vecchi punteggi attribuiti ad ogni intervento.
Nella categoria A rientrano le seguenti attività:
- VOCE E-1: L’azienda ha adottato o mantenuto un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato secondo le norme UNI ISO 45001 da Organismi di certificazione accreditati
- VOCE E-4: L’azienda ha adottato o mantenuto un modello organizzativo e gestionale di cui all’art. 30 del d.lgs. 81/08, anche secondo le procedure semplificate di cui al D.M. 13/2/2014.
DETTAGLIO: Con riferimento al soggetto su cui ricade il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di gestionali, al di fuori dei casi in cui tale compito è stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, ai sensi del d. lgs 8 giugno 2001, n. 231, art. 6, comma 4, negli enti di piccole dimensioni i compiti di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e curare il loro aggiornamento possono essere svolti direttamente dall’organo dirigente.
- VOCE E-7: L’azienda ha adottato o mantenuto un sistema di gestione conforme alla norma SA8000