Per commercio elettronico s’intende lo scambio di beni e/o di servizi veicolato attraverso le reti telematiche e caratterizzato da un insieme di transazioni commerciali tra produttore (offerta) e consumatore (domanda), realizzate con l’impiego di sistemi informatici e finalizzato allo scambio di informazioni direttamente correlate alla vendita di beni o servizi.

Le attività di e-commerce possono essere di diversa tipologia, in dettaglio:

  • ossia relativo ad attività economiche di contenuto innovativo, realizzate interamente tramite l’impiego di una piattaforma on-line, attraverso la quale il cliente ordina un prodotto digitale oppure aderisce ad un servizio che gli viene reso in modalità completamente telematica.
  • , al quale vengono ricondotte le vendite di beni materiali spedite attraverso corrieri.
  • quando un’impresa vende i propri prodotti/servizi ad altre aziende.
  • quando l’impresa vende i propri prodotti/ai consumatori finali.

Prima di avviare un e-commerce è necessario valutare se l’attività sarà di tipo continuativo oppure saltuaria, in quest’ultimo caso è possibile svolgerla senza Partita Iva, ma solo a condizione che si tratti di vendite sporadiche, con ricavo annuo pari a massimo 5.000€ e senza l’apertura di siti ufficiali o siti vetrina permanenti.

A seguito della definizione della forma giuridica, ogni nuova azienda che decida di avviare un’attività e-commerce deve assolvere una serie di adempimenti amministrativi, ossia:

  1. Iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio territoriale;
  2. Iscrizione e denuncia di inizio attività al REA presso la Camera di Commercio;
  3. Richiesta di attribuzione di codice fiscale e partita IVA all’Agenzia delle Entrate e Dichiarazione IVA di inizio attività.
  4. Invio della Segnalazione Certificata d’inizio attività (SCIA) allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune competete;
  5. Apertura posizione contributiva all’INPS;
  6. Apertura posizione assicurativa all’INAIL.

Per imprese commerciali già operative che vogliono implementare una piattaforma di e-commerce per rilanciare o ampliare il proprio business, è sufficiente assolvere agli adempimenti n.° 3 (per istanza di variazione dell’IVA con aggiunta del codice attività “47.91.10       Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via Internet”, come attività secondaria) e n.°4. Dovrà inoltre essere inviata una comunicazione telematica alla Camera di Commercio dello svolgimento di attività di vendita on-line. Non dimentichiamo l’aggiornamento del manuale di autocontrollo, la procedura di tracciabilità e di richiamo prodotto dal mercato.

Da un punto di vista legislativo, precisando che la materia dell’e-commerce è in continua evoluzione, riportiamo di seguito i riferimenti ed i link delle principali normative in vigore applicabili a tutti i settori della vendita on-line. (per aprire il link digitare CTR+clic):

  • riforma disciplina relativa al settore del commercio)

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 114 – Normattiva  

  • (regolamentazione commercio elettronico per B2B e B2C )

Commercio elettronico: il Dlgs 70/2003 di attuazione della direttiva europea (altalex.com)

  • (Codice del Consumo applicabile a B2C)

DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2005, n. 206 – Normattiva

  • (Obblighi informativi rinforzati nel commercio elettronico)

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/03/11/14G00033/sg

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1985/12/27/085U0765/sg

  • (per obbligazioni extracontrattuali per transazioni a livello europeo)

Obbligazioni contrattuali nell’Unione europea — Determinazione della legge nazionale applicabile (europa.eu)

Non bisogna dimenticare che il Regolamento UE 625/2017 sui controlli ufficiali, aggiunge nuove disposizioni, tra cui proprio quelle relative ai controlli ufficiali sui prodotti oggetto di vendita on-line.

Essendo un mercato in rapida crescita, si è reso necessario, nella consapevolezza che i prodotti venduti su internet rappresentino un rischio da gestire, implementare un sistema di controllo che parte proprio dall’obbligo per gli operatori di mantenere le autorità aggiornate in merito alle loro attività on line.

Le autorità possono impiegare, ai fini di un controllo ufficiale, anche campioni ordinati (senza svelare la propria identità, “campioni civetta”) da sottoporre successivamente ad analisi, prove o verifica della conformità.

Oltre alle normative sopra indicate devono essere sempre rispettate anche le prescrizioni previste dal Codice Civile Italiano, da quello dell’Amministrazione Digitale e dal Codice della Privacy.

Nel 2020 è stato inoltre pubblicato il New Deal per i consumatori, che mira a garantire maggior trasparenza nelle operazioni commerciali che si svolgono nell’epoca del digitale.

E’ inoltre fondamentale verificare sempre anche la normativa specifica di settore per categorie particolari (es. etichettatura dei prodotti alimentari).

L’E-commerce, quindi, può essere una grande opportunità, ma deve essere realizzata nel rispetto di tutte le normative vigenti ed attraverso un totale recepimento dei previsti adempimenti amministrativi.

Per maggiori informazioni potete contattare il Vostro consulente di riferimento.