Il Decreto numero 48 di Maggio 2023, ha apportato modifiche ai seguenti articoli del Decreto 81/2008:

  • Articolo 18 D.Lgs. 81/2008 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Una delle principali novità introdotte dal decreto è l’obbligo di nominare un medico competente per la sorveglianza sanitaria ogniqualvolta la valutazione dei rischi lo suggerisca come misura di prevenzione. In precedenza, la sorveglianza sanitaria era limitata solo ai rischi per i quali vi era una specifica previsione normativa. Ora, si estende a tutti i rischi ritenuti necessari sulla base della valutazione dei rischi.

  • Articolo 73 D.Lgs. 81/2008 – Informazione, formazione e addestramento

4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.

  • Art. 15. Condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell’attività ispettiva

2. Le informazioni, i dati oggetto di condivisione e gli enti pubblici e privati, di cui al comma 1, sono individuati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, attraverso gli atti amministrativi generali ai sensi dell’articolo 2 -ter , comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. Alle attività previste dai commi 1 e 2, le amministrazioni interessate provvedono nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per maggiori informazioni potete contattare il vostro consulente di riferimento.