Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, datato 7 agosto 2023 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 20 settembre 2023, fornisce chiarimenti sulle disposizioni dell’Accordo Europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada (ADR), paragrafo 1.8.3.2.

Questo provvedimento specifica le condizioni in cui le imprese possono essere esentate dalla nomina di un consulente ADR. I casi previsti riguardano i seguenti aspetti:

  • Natura del trasporto, limiti quantitativi o disposizioni speciali (articolo 3).
  • Trasporto in colli, con la definizione di un numero massimo di operazioni annuali e mensili che rispettino le quantità massime per l’esenzione parziale (articolo 4).
  • Spedizioni occasionali, con la definizione di una quantità massima annuale e un numero massimo di operazioni annuali e mensili, legate a trasporti con specifiche modalità di imballaggio e categorie (articolo 5).
  • Esclusione dal campo di applicazione (articolo 6).

È fondamentale evidenziare che, nonostante l’esenzione dalla nomina del consulente, è comunque necessario adempiere a tutte le altre disposizioni regolamentari, comprese la formazione specifica per il personale coinvolto e l’obbligo di segnalare all’ufficio competente del MCTC eventuali incidenti gravi o eventi imprevisti che si verificano durante le attività di gestione delle sostanze pericolose. Questa responsabilità non viene esclusa dall’esenzione e rappresenta un elemento essenziale per garantire la sicurezza e la conformità alle normative vigenti. Assicurare la formazione adeguata del personale e comunicare prontamente gli incidenti o gli eventi imprevisti è di vitale importanza per prevenire rischi e minimizzare gli effetti negativi sulla salute, sull’ambiente e sulla sicurezza pubblica.

Per maggiori informazioni potete contattare il Vs consulente di riferimento.